ROMA – Il Consiglio Superiore di Magistratura, con il voto contrario dei consiglieri laici del Pdl Gianfranco Anedda e Michele Saponara e l’astensione del centrista Ugo Bergamo, si è espresso in modo negativo sul ddl di riforma delle intercettazioni. Diversi i dubbi, anche di incostituzionalità, sollevati dal Csm, fra questi anche il rischio di snaturare l’origine dell’articolo 21 della Costituzione. Il divieto di pubblicare gli atti, anche quando sia venuto meno il segreto istruttorio, provocherebbe, secondo il Csm una <<evidente compressione dei valori riconducibili all’articolo 21 della Costituzione>>. Vediamo i punti controversi sui quali si è espresso il Csm.
Gravi indizi di colpevolezza. Le intercettazioni saranno consentite solo se vi siano gravi indizi su un determinato soggetto. <<Le intercettazioni non si dovrebbero piu’ effettuare – avverte il Csm – per scoprire gli autori di omicidi, violenze sessuali, rapine o altri reati gravissimi, per i quali il fatto sia immediatamente noto, mentre assolutamente ignoto ne sia l’autore. Il ritrovamento di un cadavere e l’evidenza che si tratta di una persona uccisa non sarebbero più sufficienti per autorizzare le intercettazioni, essendo necessario anche aver già individuato il possibile autore>>.
Intercettazioni ambientali. Sono possibili solo se vi sia fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si stia svolgendo l’attività criminosa. <<Si tratta di una stretta che elimina con un tratto la quasi totalità delle intercettazioni ambientali>>.
Tabulati telefonici. Si estende ai tabulati la disciplina sulle intercettazioni. Secondo il Csm le nuove <<limitazioni non incidono solo sulla possibilità dello Stato di esercitare la propria pretesa punitiva, ma anche sulla possibilitaà del cittadino imputato di esercitare il proprio diritto di difesa>>.
Riprese visive. Anche le riprese di immagini acquisite in luoghi non privati o pubblici vengono sottoposte al regime delle intercettazioni. Con effetti paradossali secondo il Csm. <<Sebbene la polizia giudiziaria possa appostarsi per strada ad osservare un portone per verificare chi vi si rechi, non potrebbe predisporre un apparato di ripresa se non quando si proceda per i delitti di cui al “catalogo” e sempre che sussistano i gravi indizi>>.
Durata. La massima è di 30 giorni prorogabili di altri 30. <<La fissazione di termini così limitati non corrisponde alla realtà e pone gli uffici di procura e le forze di polizia nella evidente difficoltà di svolgere seriamente il loro lavoro>>.
Autorizzazione. Il potere di autorizzare le intercettazioni sarà concentrato nei tribunali distrettuali e a decidere sarà un collegio. In quelli di minori dimensioni questa nuova disciplina determinerà <<il pericoloso approssimarsi di quel limite di saturazione oltre il quale si verifica la materiale impossibilità di celebrare i processi>>. Negli altri il <<sicuro maggiore aggravio dei carichi di lavoro>>, <<rallenterà ulteriormente i tempi>> dei processi.
Procedimenti contro ignoti. Per qualsiasi procedimento di questo tipo (ad esempio un omicidio) si potrà procedere alle intercettazioni solo su richiesta della persona offesa. Ciò <<in molti casi>> si tradurrà <<nell’impossibilità di svolgere proficuamente le indagini per numerosi reati, anche gravi, in cui siano inizialmente ignoti gli autori del fatto>>.
Criminalità organizzata e terrorismo. Anche a questi reati si applica la regola sulle intercettazioni ambientali. Eppure <<l’esperienza investigativa degli ultimi anni – segnala il Csm – ha dimostrato che una tale limitazione avrebbe rappresentato un grave ostacolo alle indagini relative ai più gravi fatti di mafia o di terrorismo>>.
Pubblicazione. Il divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento viene esteso alla conclusione delle indagini preliminari anche quando sia venuto meno il segreto istruttorio. Secondo il Csm <<c’è un’evidente compressione dei valori riconducibili all’articolo 21 della Costituzione>>.
Sostituzione del Pm. E’ prevista quando il pm è indagato per rivelazione di segreti su un procedimento di cui si sta occupando. Così <<attraverso denunce pretestuose si consente alle parti private di incidere sulla designazione del pm incaricato delle indagini>>.
Lascia un commento